Il lavoro da casa è diventato una realtà sempre più diffusa e la connessione Internet si rivela essenziale per la produttività quotidiana.
Ma cosa accade quando questa viene interrotta a causa di lavori condominiali? Secondo le normative vigenti, l’impresa incaricata dei lavori straordinari nel condominio è quella che detiene piena responsabilità per eventuali danneggiamenti o interruzioni causate durante l’esecuzione degli stessi. Questo principio si basa sul fatto che l’impresa opera con autonomia organizzativa e operativa, come delineato dall’articolo 1655 del codice civile.
La Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito questa posizione con la sentenza n. 20557/2014, sottolineando che è l’appaltatore il diretto responsabile dei danni provocati a terzi durante i lavori. Nonostante ciò, il condominio ha comunque un ruolo di sorveglianza sulla corretta esecuzione dei lavori; tale sorveglianza non implica una responsabilità diretta sui danneggiamenti eventualmente causati dall’impresa.
Esistono situazioni specifiche in cui il condominio può essere ritenuto responsabile per i danneggiamenti causati dai lavori. Una prima circostanza si verifica quando i danneggiamenti sono conseguenza diretta di ordini specificamente impartiti dal direttore dei lavori o da altri rappresentanti del condominio stesso. In questo caso, la “culpa in eligendo” gioca un ruolo cruciale: se il danno deriva dalla scelta negligente dell’impresa appaltatrice da parte del condominio, ad esempio affidando i lavori a un’entità manifestamente incompetente, allora quest’ultimo può essere chiamato a risarcire i danneggiati.
Per procedere legalmente contro il condominio sotto questa accusa, sarà necessario dimostrare l’inadeguatezza dell’impresa scelta al momento della stipula del contratto. La Suprema Corte ha ribadito questo principio nella sentenza n. 25173/2007.
Il calcolo del risarcimento dovuto a seguito dell’interruzione della connessione Internet richiede una valutazione accurata sia del danno emergente sia del lucro cessante subiti dalla persona interessata. Il primo comprende tutte quelle perdite economiche immediate e quantificabili direttamente legate all’interruzione (come costosi piani dati alternativi o riparazioni), mentre il secondo riguarda più genericamente ciò che si sarebbe potuto guadagnare qualora l’interruzione non fosse avvenuta.
Per ottenere un risarcimento adeguato è fondamentale dimostrare concretamente sia la relazione causale tra l’interruzione e le perdite subite sia quantificare tali perdite in terminologia economica.
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