La locazione immobiliare rappresenta una forma di investimento, ma può trasformarsi in un grattacapo quando ci si imbatte in inquilini morosi.
Affrontando tempestivamente i casi di morosità attraverso le vie legalmente previste si può evitare che situazioni spiacevoli degenerino ulteriormente. Conoscere i propri diritti e seguire attentamente le procedure consente ai proprietari immobiliari d’imporre rispetto degli accordi contrattuali preservando così i propri interessi economici.
La legge italiana prevede una procedura ben definita per affrontare tali situazioni, garantendo al proprietario il diritto di rientrare in possesso della propria abitazione. Vediamo nel dettaglio come funziona questo processo.
Il primo passo da compiere quando un inquilino smette di pagare il canone mensile è avviare il procedimento di sfratto per morosità. È importante sapere che è possibile intraprendere questa azione legale già dopo 20 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento del canone, anche se si tratta di una sola mensilità arretrata. Inoltre, lo sfratto può essere richiesto anche nel caso in cui l’inquilino non abbia saldato gli oneri accessori (come le spese condominiali) per un importo che superi le due mensilità.
Per dare corso allo sfratto, il proprietario deve notificare all’inquilino un atto di citazione che lo invita a comparire davanti al giudice. Questa convocazione deve essere fatta con un preavviso minimo di venti giorni e può includere la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo per l’importo dei canoni insoluti e delle spese legali. È essenziale dimostrare durante l’udienza che la morosità persiste.
Durante l’udienza possono verificarsi diversi scenari. Se l’inquilino salda il debito prima dell’udienza o durante essa, lo sfratto non viene convalidato dal giudice. In caso contrario, se l’inquilino non è in grado di pagare né vuole opporsi allo sfratto, può chiedere un termine di grazia fino a 90 giorni per regolarizzare la sua posizione finanziaria. Se dopo questo periodo la situazione non cambia, il giudice procederà con la convalida dello sfratto senza ulteriori opposizioni.
Se invece l’inquilino decide di opporsi alla convalida dello sfratto senza chiedere proroghe per il pagamento del debito, sarà compito del giudice valutare le motivazioni presentate e decidere se emettere o meno un’ordinanza immediata o rinviare al giudizio ordinario.
Una volta ottenuta la convalida dello sfratto dall’autorità giuridica competente e stabilita una data entro cui deve avvenire lo sgombero forzato (solitamente entro 60-90 giorni), si potrà richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario qualora l’inquilino non lasciasse volontariamente l’immobile nei tempi stabiliti.
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