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Curiosità

Che scocciature le assemblee condominiali, ma se non viene rispettato il preavviso puoi non presenziare

La questione della validità delle assemblee condominiali convocate con poco preavviso è un argomento che suscita perplessità e dibattiti.

Rispettare i termini legalmente stabilitisi per la convocazione delle assemblee condominiali rappresenta un aspetto fondamentale sia per garantire la corretta informazione a tutti i partecipanti sia per assicurare la validità delle deliberazioni adottate durante tali incontri. La trasparenza e il rispetto delle normative vigenti contribuiscono alla creazione di un ambiente condominiale sereno e funzionale.

L’assemblea condominiale si può saltare? – Giustiziabrescia.it

Secondo l’articolo 66 delle disposizioni attuative del Codice Civile, l’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima dell’adunanza. Ma cosa accade se questo termine non viene rispettato?

Le modalità di convocazione dell’assemblea di condominio

Per quanto riguarda le modalità di convocazione, la legge è chiara: l’avviso deve essere inviato attraverso posta raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), fax o lettera consegnata a mano. Questi strumenti garantiscono la certezza della ricezione da parte dei destinatari. Metodi alternativi come telefonate, avvisi sotto la porta o chat condominiali non sono considerati validi ai fini legali.

La comunicazione dell’assemblea condominiale va inviata tramite PEC – Giustiziabrescia.it

La giurisprudenza ha chiarito che l’uso delle email semplici per la convocazione richiede una specifica autorizzazione da parte del destinatario e una prova dell’avvenuta lettura. Senza questi requisiti, l’avviso tramite email semplice è inadeguato.

In caso di mancata, tardiva o incompleta comunicazione dell’avviso di convocazione, le delibere adottate durante l’assemblea possono essere annullate su richiesta dei condomini assenti non debitamente informati. È importante agire tempestivamente: il termine per impugnare tali delibere è infatti di 30 giorni dalla conoscenza della deliberazione stessa.

Se il vizio viene sanato durante la riunione mediante la partecipazione senza obiezioni dei condomini interessati, allora tale vizio si considera superato. Al contrario, se ciò non avviene e le parti decidono di rivolgersi al giudice, quest’ultimo può annullare le decisioni prese in assemblea qualora si dimostri che i termini legalmente previsti per la convocazione non sono stati rispettati.

Una sentenza recente ha ribadito che il termine minimo dei cinque giorni previsto dalla legge è inderogabile anche nel caso in cui il regolamento interno tentasse di stabilire diversamente. Ciò significa che eventuali clausole presenti nei regolamenti interni che prevedano termini inferiori ai cinque giorni stabilitisi dal Codice Civile sono da considerarsi nulle.

Estendere il periodo oltre i cinque giorni migliorando così le condizioni previste dalla normativa sarebbe possibile e consentirebbe a tutti i partecipanti un maggiore tempo per organizzarsi al fine di esercitare pienamente il proprio diritto al voto durante le adunanze.

Federico Chiarenza

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