Nel nostro ordinamento giuridico, la stipula dei contratti è regolata dal principio di libertà delle forme.
Questo significa che, salvo eccezioni specifiche in cui la legge richiede espressamente una forma scritta a pena di nullità dell’accordo, le parti possono liberamente decidere come manifestare il loro consenso.
La legge italiana, infatti, pone l’accento sulla sostanza dell’accordo più che sulla sua forma esteriore. Di conseguenza, anche un gesto semplice come una stretta di mano o uno scambio di denaro per un bene può essere considerato valido ai fini della conclusione di un contratto.
La validità dei contratti orali non è messa in dubbio dall’ordinamento giuridico italiano, eccetto nei casi in cui sia esplicitamente richiesta la forma scritta. Questa flessibilità si manifesta nelle situazioni quotidiane come l’acquisto di beni al supermercato o in edicola: atti che implicano una compravendita e che si concretizzano attraverso comportamenti concludenti senza necessità di formalizzazioni scritte. Nonostante questa apparente semplicità e immediatezza nell’esecuzione degli accordi orali, sorgono questioni relative alla loro prova in caso di controversie.
Nonostante il principio di libertà delle forme permetta teoricamente a chiunque di redigere un contratto senza ricorrere a figure professionali specializzate come notai o avvocati, nella pratica si raccomanda spesso l’affidamento a questi esperti per gli accordi più complessi o economicamente rilevanti. Ciò è dovuto al fatto che dettagli apparentemente minori possono avere conseguenze significative sia dal punto di vista legale che fiscale. Un professionista può aiutare a navigare queste complessità assicurando che tutte le clausole necessarie siano correttamente formulate e incluse nel documento.
L’intervento del notaio diventa indispensabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ad esempio per le donazioni o per il trasferimento della proprietà immobiliare. In questi frangenti, la formalizzazione attraverso atto pubblico garantisce non solo la validità dell’accordo, ma anche la possibilità di effettuare le opportune registrazioni presso gli uffici competenti (come la conservatoria immobiliare), requisito indispensabile per rendere opponibili tali trasferimenti a terzi.
Mentre dimostrare l’esistenza e i termini specifici di un contratto scritto può essere relativamente semplice grazie alla conservazione dell’originale firmato dalle parti, fornire prova dell’esistenza e del contenuto specifico degli accordi verbali può risultare molto più complicato soprattutto quando emergono controversie tra le parti coinvolte. Il Codice civile limita fortemente l’utilizzo della prova testimoniale per i contratti superiori ad un certo valore economico; tuttavia lascia al giudice una certa discrezionalità nell’ammettere testimonianze basate sui rapporti tra le parti o sulla natura stessa del contratto.
Comprendere quando è opportuno optare per un accordo verbale rispetto a uno scritto dipende da molteplici fattori inclusa la natura dell’accordo stesso e il livello desiderato del rischio legale associato alla sua futura dimostrabilità.
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