Quando si parla di affitti e gestione delle utenze, spesso emergono dubbi e perplessità sia da parte dei locatori che degli inquilini.
Una questione particolarmente sentita è quella relativa al pagamento dei conguagli delle bollette, ovvero quelle differenze che possono emergere tra quanto anticipatamente pagato e il consumo effettivo. La normativa non prevede esplicitamente l’obbligo per l’inquilino di farsi carico delle bollette, ma tutto dipende dalle clausole inserite nel contratto di locazione.
Se nel contratto viene specificato che le utenze rimangono a nome del locatore ma è previsto un rimborso da parte dell’inquilino, allora quest’ultimo sarà tenuto al pagamento dei consumi effettivi, inclusi eventuali conguagli. Se invece non vi è alcuna menzione, il proprietario non potrà richiedere tali somme all’ex inquilino.
La questione temporale gioca un ruolo fondamentale nella legittimità della richiesta di pagamento dei conguagli da parte del locatore. Generalmente si ritiene che la richiesta debba essere avanzata entro due anni dalla cessazione dell’affitto o dal momento in cui il diritto a tale richiesta sorge, come nel caso dei conguagli annuali.
La situazione si complica quando si considera la prescrizione quinquennale applicabile ai canoni di locazione e alle relative spese. Questo termine più lungo potrebbe quindi essere invocato per le bollette e i relativi conguagli lasciati impagati dall’inquilino, a meno che non si tratti di spese condominiali o comuni per le quali vale la prescrizione biennale.
Un aspetto cruciale riguarda la prescrizione del diritto al rimborso delle utenze tra locatore e conduttore. In generale, se una fattura relativa alle forniture domestiche (luce, acqua o gas) non viene pagata entro due anni dall’emissione o dal momento in cui avrebbe dovuto essere saldata secondo i termini contrattuali, il diritto a chiederne il saldo scade.
Pertanto, se un proprietario paga una bolletta ormai prescritta sperando poi di rivalersi sull’ex inquilino potrebbe trovarsi impossibilitato a farlo legalmente dopo due anni dalla data del pagamento spontaneo. Questo principio mira a evitare situazioni in cui un ex inquilino possa trovarsi ad affrontare richieste economiche impreviste molto tempo dopo aver lasciato l’immobile.
E’ essenziale per entrambe le parti coinvolte nella locazione avere chiarezza sulle responsabilità relative alle utenze fin dall’inizio del rapporto contrattuale. Ciò aiuterà a prevenire malintesi futuri riguardanti i pagamenti post-cessione dell’affitto e garantirà una gestione più serena della transizione tra vecchi e nuovi occupanti dell’immobile.
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