Il trattamento di fine rapporto (TFR), comunemente noto come liquidazione, rappresenta una delle voci più importanti nel contratto di lavoro dei dipendenti del settore privato in Italia.
Il TFR è una somma di denaro che viene calcolata e accantonata annualmente dal datore di lavoro sulla base della retribuzione lorda del dipendente. La percentuale fissata per il calcolo è del 6,91% della retribuzione annua lorda. Ad esempio, con un salario annuo lordo di €25.000, la somma destinata al TFR ogni anno sarebbe di circa €1.750.
Questo meccanismo garantisce al lavoratore una sorta di risparmio forzato che verrà erogato alla fine del rapporto lavorativo o in altre circostanze previste dalla legge. In questo articolo andremo a chiarire le opzioni disponibili per la destinazione del TFR e le implicazioni che queste comportano.
La destinazione del TFR
I lavoratori hanno due possibilità principali per gestire il loro TFR maturando:
1. Lasciarlo in Azienda: questa opzione prevede che il TFR rimanga custodito dall’azienda fino alla cessazione del rapporto lavorativo o sia gestito dall’INPS attraverso il Fondo di Tesoreria per i dipendenti delle aziende con più di 50 lavoratori.
2. Versarlo ad un Fondo Pensione: alternativamente, i dipendenti possono decidere di destinare il loro TFR a un fondo pensione complementare.
La scelta tra lasciare il proprio TFR in azienda o destinarlo a un fondo pensione comporta differenze significative anche sotto l’aspetto fiscale:
– Il TFR lasciato in azienda non viene tassato immediatamente ma al momento dell’erogazione finale, applicando una tassazione separata basata sull’aliquota media degli ultimi cinque anni con un minimo garantito del 23%.
– Il TFR versato nel fondo pensione gode invece di una tassazione agevolata al momento dell’erogazione sotto forma di rendita pensionistica o capitale, variabile dal 15% al 9% a seconda degli anni d’iscrizione al fondo.
La disponibilità effettiva delle somme accantonate varia in funzione della scelta fatta dal lavoratore:
– Se mantenuto in azienda, il TFR può essere richiesto alla conclusione del rapporto lavorativo o anticipatamente nei casi specificati dalla normativa.
– Se versato in un fondo pensione, sarà accessibile prevalentemente all’età pensionabile oppure secondo le condizioni previste dai regolamenti dei singoli fondi.
Il rendimento garantito varia sensibilmente tra le due opzioni:
– In caso sia mantenuto in azienda, si applicherà un tasso fisso dell’1,5% più l’aggiunta variabile corrispondente al 75% dell’inflazione annua.
– Per chi sceglie invece i fondi pensione, la rivalutazione avverrà secondo i risultati finanziari conseguiti dal fondo prescelto.