Ormai basta veramente nulla per perdere la patente, anche la sola parola

Qualcosa a cui dovremmo abituarci e tenere bene a mente, perché le cose cambiano. Perdere la patente senza prove.

La questione della revoca della patente di guida senza prove concrete è un argomento che suscita non poco interesse e dibattito, soprattutto alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza 20763 del 2024. Questa tematica tocca da vicino il diritto dei cittadini e le procedure adottate dalle forze dell’ordine nel contesto della guida in stato di ebbrezza.

perdere la patente
Basta poco per perdere la patente/Giustiziabrescia.it

La sentenza della Corte di Cassazione. La sentenza in questione ha sollevato interrogativi riguardanti la possibilità per le forze dell’ordine di multare o ritirare la patente a un guidatore basandosi esclusivamente sulla loro opinione personale, senza il supporto di prove oggettive come potrebbe essere il risultato dell’alcol test. In altre parole, si indaga se sia legittimo condannare penalmente un individuo sulla base delle sole dichiarazioni delle autorità competenti.

Accertamento dello stato di ebbrezza senza alcol test. Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, anche in assenza di strumenti specifici come l’etilometro, l’accertamento dello stato di ebbrezza può avvenire attraverso l’osservazione dei sintomi manifestati dal conducente al momento del controllo. Tra questi sintomi rientrano: alito vinoso, occhi rossi, difficoltà a deambulare o a mantenere una linea retta durante la camminata, incapacità di stare in piedi fermamente, lentezza nel rispondere alle domande degli agenti e difficoltà nell’articolazione delle parole. Questi indizi sono considerati sufficientemente evidenti per attestare lo stato di alterazione alcolica del soggetto controllato.

Il valore probatorio delle dichiarazioni degli agenti. Le dichiarazioni rilasciate dagli agenti durante i controlli stradali assumono un valore probatorio significativo. Ciò significa che le attestazioni fatte dalla polizia sullo stato fisico del conducente hanno piena validità legale e non possono essere facilmente confutate con una semplice negazione da parte dell’automobilista. Di fronte a tale scenario, il cittadino ha la possibilità di contestare l’accertamento soltanto attraverso un procedimento giudiziario più complesso denominato querela di falso. Tale azione richiede tuttavia prove particolarmente solide per dimostrare l’inattendibilità delle dichiarazioni degli ufficiali pubblici.

Le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza

La normativa prevede tre livelli differenti di sanzione a seconda della concentrazione alcolica nel sangue: sanzioni amministrative per valori fino a 0,8 grammi per litro; sanzioni penali quando il tasso supera gli 0,8 grammi ma rimane inferiore a 1,5 grammi; infine punizioni ancora più severe qualora il livello superasse gli 1,5 grammi per litro. In assenza dunque d’un dato preciso fornito dall’alcol test o simili dispositivi misuratori del tasso alcolemico nel sangue del conducente interviene una sorta d’imbarazzo applicativo: quale sanzione irrogare?

casi in cui perdi la patente
Ecco quando puoi perdere la patente/Giustiziabrescia.it

## Il principio favorevole all’imputato

In situazioni dove manca una misurazione certa dell’alcolemia nel sangue del guidatore emerge il principio secondo cui “nel dubbio bisogna applicare la sanzione più favorevole” all’imputato; generalmente si opterà quindi per quella amministrativa. Tuttavia è importante sottolineare che nei casi dove lo stato d’incapacità risulta palesemente evidente agli agenti intervenuti sul posto non vi sono dubbi sulla possibilità d’applicare direttamente le sanzioni penali più gravi previste dalla normativa vigente.

Queste disposizioni delineano chiaramente come sia possibile procedere alla revoca della patente basandosi sulle osservazioni dirette degli agenti impegnati nei controlli stradali anche in assenza d’evidenze strumentali immediate sull’effettivo tasso alcolemico presente nel sangue dell’automobilista.

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