Può accadere anche questo e comporta delle responsabilità. Guida in stato di ebbrezza in bicicletta: cosa dice il Codice della Strada.
La guida sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze stupefacenti è un tema che solleva preoccupazioni significative per la sicurezza stradale. Sebbene molto si parli degli effetti dell’alcool alla guida di automobili, meno attenzione viene spesso dedicata alle conseguenze legali legate alla conduzione di biciclette in stato di ebbrezza. Il Codice della Strada italiano, tuttavia, fornisce indicazioni precise anche per i ciclisti.
Le sanzioni previste dal Codice della Strada
Gli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada stabiliscono chiaramente le sanzioni per chi guida “sotto l’influenza dell’alcool” o “in stato di alterazione psicofisica”. Queste norme non fanno distinzione tra i diversi tipi di veicoli: ciò significa che anche la conduzione di una bicicletta può rientrare nei casi sanzionabili. Le sanzioni variano a seconda del tasso alcolemico (TA) rilevato nel sangue del conducente al momento del controllo.
I limiti del tasso alcolemico. Per i neopatentati o i conducenti professionali, già con un TA fino a 0,5 g/l si applicano sanzioni amministrative specifiche, dato che per queste categorie il limite consentito è pari a 0,0 g/l. Per tutti gli altri conducenti, le sanzioni amministrative scattano con un TA compreso tra 0,5 e 0,8 g/l; superando lo 0,8 g/l si configura invece un illecito penale. È importante sottolineare che queste soglie valgono indistintamente sia per la guida di autoveicoli sia per quella delle biciclette.
La guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Analogamente all’alcool, anche la positività a sostanze psicotrope comporta serie conseguenze legali. In questo caso non è necessario dimostrare un’alterazione psicofisica specifica: la mera positività ai test è sufficiente per configurare il reato.
Le peculiarità relative alla bicicletta. Una sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito come il reato di guida in stato d’ebbrezza possa essere commesso anche attraverso la conduzione di una bicicletta. Ciò deriva dalla capacità della bici stessa d’interferire sulle condizioni generali di sicurezza della circolazione stradale. Tuttavia, essendo non necessaria alcuna patente per guidare una bicicletta, non si applicherà mai la sanzione accessoria della sospensione della patente.
Estensione delle norme ad altri veicoli senza patente. Le disposizioni menzionate non riguardano solo le biciclette ma si estendono anche ad altri mezzi quali segway o monopattini elettrici. Anche in questi casi vale il principio secondo cui seppur non sia richiesta una patente per la loro conduzione le violazioni relative alla guida sotto l’influenza dell’alcool o droghe sono soggette alle medesime sanzioni previste dal Codice della Strada escluso quanto concerne la sospensione del documento abilitativo alla guida.
In conclusione l’attenzione verso le regole da rispettare quando ci si mette alla guida – indipendentemente dal tipo veicolo dovrebbe essere massima al fine garantire sicurezza propria e degli altri utenti della strada.