Scopri cosa accade quando il distributore ti rilascia carburante contaminato: una svolta cruciale per coloro che subiscono danni alle loro auto.
Recentemente, i tribunali si sono cimentati con una questione avvincente: la responsabilità nei confronti dei danni inflitti ai veicoli a causa di carburante contaminato o difettoso. Due sentenze hanno brillato in particolare: una emanata dal Tribunale di Lucca, la n. 283/2024, e l’altra dal Tribunale di Bergamo, la n. 2440/2023. In queste decisioni, i giudici hanno approfondito il complesso tema dell’onere della prova che grava sulle spalle del soggetto danneggiato. Esaminiamo ora nel dettaglio cosa hanno stabilito questi due tribunali.
Nel caso portato dinanzi al Tribunale di Lucca, si sono scontrate una ditta di trasporti e una compagnia petrolifera. La ditta lamentava gravi danni subiti da uno dei suoi camion a causa di sporco e acqua nel carburante. Dopo un rifornimento, il camion ha manifestato problemi al motore, che hanno portato alla sua fusione e a seguito di attenti controlli, è emerso che il carburante contaminato aveva irrimediabilmente danneggiato il motore.
La richiesta di risarcimento è stata presentata per le spese di riparazione e il fermo tecnico del veicolo. Nel caso davanti al Tribunale di Bergamo, invece, un privato ha intentato azione diretta contro una stazione di servizio per i danni subiti al motore a causa del gasolio difettoso. Nel cuore della prima disputa, la compagnia petrolifera ha sfidato le richieste di risarcimento avanzate dalla ditta di trasporti, battendo sul petto che il carburante distribuito era di prim’ordine.
Hanno eseguito esami rigorosi, scrutando ogni goccia di carburante, ma non hanno trovato nulla che potesse scalfire la sua reputazione. Nel ring del Tribunale di Bergamo, un consumatore ha affrontato direttamente il titolare della pompa di benzina. Il giudice ha sguainato l’articolo 133 del codice del consumo, l’arma segreta dei consumatori contro i prodotti difettosi, che consente loro di scagliarsi contro il venditore e il produttore del malefico bene.
Mentre il Tribunale di Lucca ha dato un’occhiata al codice civile e al principio della “vicinanza della prova”, dichiarando che è il danneggiato a dover dimostrare l’origine del danno e il collegamento con l’errore commesso. Nella battaglia giuridica di Bergamo, i giudici hanno citato la legge suprema, stabilendo che al danneggiato basta dimostrare di essersi rifornito lì, mentre la stazione di servizio deve dimostrare l’assenza di difetti nel carburante.
E così, il Tribunale ha abbattuto il suo martello, dando ragione al consumatore, riconoscendo il danno subito. Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento per il fermo tecnico del veicolo, i giudici hanno respinto la richiesta. Hanno sottolineato la necessità, per ottenere tale risarcimento, che il richiedente dimostri innanzitutto che il veicolo è stato effettivamente inutilizzabile. Inoltre, devono fornire prove tangibili delle spese aggiuntive sostenute per trovare un mezzo di trasporto alternativo durante il periodo di fermo del veicolo.
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